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    July 02

    The Swallow live @Giza 28/06/07

    Grande serata a base di Pink Floyd al Giza. Ecco per voi i video della serata.
     
    June 13

    Biografia The Swallow

     THE SWALLOW

     

    Abìjét  -  Basso e Voce Solista

    Salvo Messina  -  Chitarra e Voce

    Roberto D’Alessandro  -  Tastiere e Voce

    Federico Pacifici   -  Batteria

     

     

    Band che si ripromette di portare sul palco atmosfere oniriche ispirate al suono psichedelico dei Pink Floyd.

    La band nasce nel maggio del 2004 per volontà del bassista Alberto Puglisi (Abìjét) e del batterista Luca Santangelo, il nome sarà Strawberry Fields. Il sogno dei due è quello di potersi confrontare con l’oscurità della musica moderna riportando alla luce sonorità sixties.

    Il terzo conponente è Salvo Messina (chitarre), con il suo ingresso la band acquista un sound più blues.

    Dopo brevi apparizioni in pub acesi, nel Gennaio 2005 il gruppo si scioglie per un breve periodo, a causa di interessi musicali esterni al gruppo.

    La pausa dura poco, è infatti nel Giugno dello stesso anno che i tre si riuniscono con l’inserimento di Roberto D’Alessandro alle tastiere. A questo punto la band si rimbocca le maniche per dar vita ad un suono che và dalla psichedelia al pop passando per il rock. Fondamentale risulta D’Alessandro che tiene unito il gruppo, formula ottimi arrangiamenti e dà alla band un sound unico.

    Da allora si sono esibiti diverse volte in pub dell’interland acese e catanese ed hanno partecipato ed organizzato il festival rock “Epidaurock” a Pedara (CT), in occasione del quale si ribattezzano Echoes.

    Nei primi mesi del 2007 la rottura con Santangelo risulta inevitabile, e così gli Echoes si ritrovano “per strada”, alla ricerca di un nuovo batterista…

    Dopo una ricerca durata mesi, il gruppo acquista un membro molto importante, Federico Pacifici. E’ lui che risolleva la band del baratro, con un tocco delicato, semplice, ma unico. Da questo momento gli Echoes si trasformano in The Swallow (la rondine), nome proveniente da un lavoretto giovanile fatto in casa da Abìjèt.

    June 04

    Our empty lands

    4 Giugno 2007
     
    Our empty lands primo singolo della giovane band di Catania "The Swallow". Canzone avvolgente, ricca di effetti e assoli spinta da un ritmo crescente.
     

    OUR EMPTY LANDS

    I’m somewhere, anywhere

    Here, there and everywhere

    Now this land will live in me forever

    The sight, a night

    George said "It’s all right"

    But his sun his darker than my night

    Something, anything

    Now my ears hear this harmony

    That like a stone sink in the sea

    A stone, my bones

    Are all cracked and a storm

    Now in my eyes I see the hope

    In my hands my end

    But I don’t understand

    What is and what should never be?

    Somewhere, anywhere

    Here, there and everywhere

    Now this land is live in me forever.

    LE NOSTRE VUOTE TERRE

    Io sono da qualche parte, da nessuna parte

    Qui, lì e ovunque

    Ora questa terra vivrà in me per sempre.

    La vista, una notte

    George disse "It’s all right"

    Ma il suo sole è più buio della mia notte.

    Qualcosa, niente

    Ora le mie orecchie ascoltano quest’armonia

    Che come una pietra sprofonda nel mare.

    Una pietra, le mie ossa

    Sono tutte rotte ed una temporale

    Ora nei miei occhi vedo la speranza.

    Nelle mie mani la mia fine

    Ma non riesco a capire

    Cos’è e cosa dovrebbe mai essere?

    Da qualche parte, da nessuna parte

    Qui, lì e ovunque

    Ora questa terra è viva in me per sempre.

     
     
    The Swallow
    Alberto Puglisi (voce e basso)
    Salvo Messina (chitarra)
    Robero D'Alessandro (tastiera)
    Federico Pacifici (batteria)
    Special Thanks: Matteo Amantia (Cantante Sugarfree) 
     
     
    Clicca con il tasto destro del mouse sul link e "salva oggetto con nome"
    May 25

    A Vasco Rossi

    Ad un artista che ammiro non solo per il genio, ma anche per la sua consapevolezza di essere uomo
    con mille dubbi, mille domande, poche risposte. Al suo altalenante volare sopra l’immaginario
    comune per poi sgretolarsi nei tormentati abissi del suo profondo sentire; alla sua “voglia di avere
    voglia” e al suo “oggi non sto in piedi”.

    A tutti gli imbarazzi, alle incoerenti vertigini, agli sbagli sempre incombenti che mai circoscrivono,
    de-limitano, nel loro “essere”, la persona. A tutto il “vivere” che non riuscirò mai a dire in un breve
    saggio, a Vasco ho voluto rimaner fedele cercando di rispecchiare, con sincero sforzo, il suo errare
    ondivago fra le incomprensioni, spesso assurde e paradossali, di una vita, di cui la noia destabilizza
    il percorso.
    April 16

    Delinquenza giovanile

    E' assolutamente indispensabile imprimere nella mente dei giovani che il mondo in cui viviamo non è una giungla, dove dominano la forza bruta, la perversità e le passioni sfrenate, ma che c'è un Padrone che non è un'astrazio­ne, ma un D-o personale; che questo Essere Supremo ha un "interesse personale" per tutto ciò che riguarda ogni indi­viduo, e che a Lui ognuno di noi deve render conto della sua condotta giornaliera.

    La delinquenza giovanile, il tragico sintomo della disillu­sione, insicurezza e confusione in cui si trovano le giovani gene­razioni, non accenna a diminuire; al contrario, è sempre più diffusa. La polizia, i custodi della legge non riusciranno a contenere la delinquenza e il crimine. Non sarebbe possibile, certo, estirparli dalla radice, anche se ci fossero poliziotti suf­ficienti per vigilare ogni bambino recalcitrante. Inoltre, que­sto non sarebbe il modo giusto per porre rimedio a tale situa­zione; ciò si potrebbe fare solo eliminandone la causa, non curando i sintomi. Non basterà dire al delinquente minorile che il delitto non paga, e che finirà in prigione (se non è ab­bastanza furbo). Non gli farà nemmeno una grande impres­sione se lo ammoniremo che infrangere la legge è "un'offe­sa per la società". Bisogna inculcare nella mente del bambino l'idea che qualsiasi cattiva azione è un'offesa contro l'autorità e l'ordine Divini.

    Sembrerebbe, a prima vista, che questa debba essere la funzione essenziale della Sinagoga e dei capi spirituali. Ma af­fidando alla Sinagoga la responsabilità di porre rimedio a que­sta situazione, si andrebbe incontro a delle delusioni per il fatto che i fedeli non la frequentano ne regolarmente ne ab­bastanza numerosi. Quindi, il problema non può venir risolto in questo modo. Non possiamo nemmeno permetterci di at­tendere fino a che la Sinagoga occupi un posto adeguato nella nostra società in genere, ed in special modo nella vita dei nostri giovani.

    Fin dalla prima infanzia dobbiamo educare i nostri figli ad essere costantemente consci "dell'Occhio che vede e dell'O­recchio che sente". Non possiamo affidare ai custodi della leg­ge il compito di salvaguardare la morale dei nostri figli. Quando un giovane o una giovane ha preso una via sbaglia­ta, non potranno frenarli ne un poliziotto, ne un maestro, ne un genitore, poiché essi considereranno un vanto "avergliela fatta". In fin dei conti non c'è che una soluzione, rendere la gioventù conscia dell'Autorità Suprema, Che non ha da esse­re temuta soltanto, ma anche amata.

    April 12

    Time

    Time è uno dei più celebri brani dei Pink Floyd, contenuto nell'album The Dark Side of the Moon del 1973.

    L'introduzione del brano è quanto mai celebre: un ticchettio di orologi interrotto dal fragoroso suono di sveglie e pendole.
    Il testo descrive il modo in cui spesso ci si lascia scorrere addosso il tempo, per rendersene conto quando è troppo tardi e non resta che rincorrerlo senza poterlo mai - ovviamente - recuperare.

    Notevole l'assolo di chitarra di Gilmour.

    Il brano è chiuso dalla frase "Il tempo è passato, la canzone è finita, nonostante avrei molto altro da dire..."

    Ticking away the moments that make up a dull day
    You fritter and waste the hours in an offhand way
    Kicking around on a piece of ground in your home town
    Waiting for someone or something to show you the way

    Tired of lying in the sunshine
    Staying home to watch the rain
    And you are young and life is long
    And there is time to kill today
    And then one day you find
    Ten years have got behind you
    No one told you when to run
    You missed the starting gun

    And you run, and you run to catch up with the sun, but it's sinking
    Racing around to come up behind you again
    The sun is the same in a relative way, but you're older
    Shorter of breath and one day closer to death

    Every year is getting shorter
    Never seem to find the time
    Plans that either come to nought
    Or half a page of scribbled lines
    Hanging on in quiet desparation is the English way
    The time is gone
    The song is over
    Thought I'd something more to say

    Home, home again
    I like to be here when I can
    When I come home cold and tired
    It's good to warm my bones beside the fire
    Far away across the field
    The tolling of the iron bell
    Calls the faithful to their knees
    To hear the softly spoken magic spells

    April 09

    Def. 1: Musica

    La musica è una scienza che deve avere regole certe: queste devono essere estratte da un principio evidente, che non può essere conosciuto senza l'aiuto della matematica. Devo ammettere che, nonostante tutta l'esperienza che ho potuto acquisire con una lunga pratica musicale, è solo con l'aiuto della matematica che le mie idee si sono sistemate, e che la luce ne ha dissipato le oscurità
     
    oggi sappiamo che alla base di qualunque rumore vi è un contributo di innumerevoli onde stazionarie, e che qualunque suono può essere rappresentato da una funzione matematica detta trasformata di Fourier.
    March 16

    Gli angeli

    Quello che si prova
    non si può spiegare qui
    hai una sorpresa
    che neanche te lo immagini
    dietro non si torna
    non si può tornare giù
    Quando ormai si vola
    non si può cadere più....
    Vedi tetti e case
    e grandi le periferie
    E vedi quante cose
    sono solo "fesserie"...
    E da qui....e da qui...
    ...qui non arrivano gli angeli
    con le lucciole e le cicale..
    E da qui....e da qui....
    "non le vedi più quelle estati lì"
    "quelle estati lì"

    Qui è logico
    cambiare mille volte idea
    ed è facile
    sentirsi da buttare via!!
    Qui non hai "la scusa"
    che ti può tenere su
    Qui la notte è buia
    e ci sei soltanto tu
    Vivi in bilico
    e fumi le tue Lucky Strike
    e ti rendi conto
    di quanto le maledirai.....

    E da qui....e da qui...
    qui non arrivano "gli ordini"...
    a insegnarti la strada buona...
    E da qui....e da qui....
    March 15

    Vasco Rossi

    La “rivoluzione” di Vasco Rossi, iniziata a metà degli anni ‘80, continua ancora oggi che è diventato un mito, l’eroe autentico e unico capace di guadagnarsi la complicità di una straordinaria folla di fan ai suoi concerti.Decisamente controcorrente Vasco irrompe nel panorama musicale nell’epoca in cui era di moda la canzone impegnata politicamente e scompiglia lo scenario musicale stravolgendo gli schemi esistenti con dei riferimenti, nei testi, a temi del privato che fanno parte del tessuto sociale e che arrivano direttamente, come un pugno allo stomaco. Primo fra tutti in Italia a sostituire la chitarra acustica con quella elettrica, il suo linguaggio è il rock e la band il suo mezzo di espressione .

    Poeta metropolitano
    I suoi testi sono polemici, provocatori e ironici. Raccontano le piccole e grandi esperienze di vita vissuta che nessun altro, all’infuori di lui riesce a comunicare con la stessa verità e autenticità. Non contengono “messaggi”, ognuno vi s’identifica. Sfoghi che sgorgano spontanei dallo‘stomaco’ e diventano poesia da cantare. Esattamente come succede ai suoi concerti che sono un’occasione sempre attesa dal suo popolo, non solo per incontrarsi ma anche e soprattutto per riconoscersi, festeggiare, sognare, amare, provare grandi emozioni e...stare meglio insieme ad un amico vero!
    Non a caso i suoi concerti richiamano sempre un numero enorme di fans, risultando poi talmente carichi di energia che il coinvolgimento risulta totale. Vasco è l’unica rockstar italiana.

    La svolta decisiva è del 1990, quando in due soli concerti, realizza il record di presenze con oltre 110.000 fans (10/7 S. Siro -Milano e 11/7 Flaminio- Roma).

    Per la prima volta un rocker italiano sbaraglia la concorrenza degli artisti internazionali, tra i quali i Rolling Stones e Madonna. Da allora “la musica è cambiata ”e, come ha scherzato una volta Vasco, “se gli stranieri vogliono venire in Italia, devono prima bussare...”
    E i record continuano:
    altri 8 sold out a S. Siro(nel ‘91 in un tour di stadi tutti esauriti, nel‘95 per due giorni consecutivi, 7 e 8 luglio...e 2003 4-5-e 8 luglio)

    nel ‘93 tour de “Gli spari sopra”
    per 800.000 spettatori, il più alto numero di biglietti mai raggiunto!

    Nel ’96
    , ancora stadi affollati per il tour “Nessun pericolo ..per te”.

    L'anno successivo a Bagnoli
    (ex Italsider) per il ‘Neapolis Rock Festival’ il primo raduno rock in Italia di dimensioni internazionali.

    Il 20 giugno ‘98 con 130.000 presenze
    inaugura l’ Heineken Jammin Festival che si svolge all’Autodromo d’Imola. Un concerto unico per inaugurare il ”Rock da Autodromo” .

    Nel 1999 segue il tour “Rewind” che origina un album live doppio.

    Gli spettatori raddoppiano nel 2001, quarta edizione del Festival rock divenuto uno dei più importanti in Europa.

    E’ l’anno dello “Stupido Hotel” live tour, dall’omonimo album, e ancora una volta sono “sold out” i maggiori stadi italiani, da Genova a Bari, da Roma a Verona e Torino….
    Al tour segue l'evento unico "Vasco a S.Siro '03".

    Una tre giorni di musica che richiama al Meazza ben 250.000 fans, lasciandone fuori, dopo un eclatante 'sold out' almeno altri 100.000. Un clamoroso successo, per tre live destinati a lasciare un segno tangibile nella storia della musica rock in Italia. E la storia continua….

    VASCO ROSSI
    , di Zocca (Modena) sull’Appennino tosco emiliano, nasce come disc jockey ed è il fondatore, nel 1975, della prima radio libera in Italia, Punto Radio.
    A oggi sono 132 le canzoni che ha scritto per sé. Difficilmente scrive canzoni per altri interpreti tranne alcune eccezioni: la “divina” Patty Pravo per cui ha scritto il brano “E dimmi che non vuoi morire”, grande successo, vincitore del premio della Critica al Festival di Sanremo ’97 e prodotto, insieme con Gaetano Curreri, l’album dall titolo “Una donna da sognare”.
    Per Irene Grandi “La tua ragazza sempre” che si classifica seconda al Festival di Sanremo nel 1999 e "Prima di Partire", canzone che parla di 'viaggi e mutamenti' portata al successo dalla rocker toscana, nella primavera - estate 2003. E ancora per Paola Turci e per gli Stadio, per l’amicizia con Gaetano Curreri. Ultimo brano per gli Stadio è “Lo zaino” presentato a Festival di Sanremo e arrivato quinto nella classifica generale, Fiorella Mannoia gli ha regalato una grande emozione scegliendo di interpretare “Sally” una canzone che potrebbe sembrare scritta proprio per lei.
    2002 - esce “TRACKS”, doppio cd che raccoglie 10 anni di canzoni “vissute” e tra queste “Generale”, un omaggio a Francesco De Gregori, eseguita una sola volta da Vasco, a S.Siro, durante i due concerti “ Rock sotto l’Assedio” del 1995 e “Ogni volta” nuovamente reinterpretata in sala di incicisione. L’album che origina anche una videocassetta e un Dvd eccezionale, pubblicato il 22 novembre 2002, entra direttamente al primo posto della Hit Parade e ci rimane per ben 10 settimane. Grazie al record di vendite (oltre 700.000 copie) “Tracks” e’ l’album più venduto del 2002.

    2003: Questo per Vasco e' un anno ricco di impegni, su piu' fronti: compone ancora per Irene Grandi ("Prima di Partire") e comincia a lavorare al suo nuovo album, ma non abbandona i suoi fans, regalandosi per tre serate "sold out" nell'evento "Vasco a S.Siro '03"


    2004
    : 2 aprile esce "Buoni o Cattivi", titolo anche del primo singolo. L'album contiene 12 canzoni inedite, nate in due anni di lavoro. Disco curato nei minimi particolari, registrato tra Bologna e Los Angeles. Alcuni brani scritti in un attimo, altri pensati e ripensati. Rock e sperimentazione, anche d’azzardo.
    Il disco è prodotto da Guido Elmi e Vasco Rossi.
    Una delle canzoni contenute in "Buoni o Cattivi", viene scelta per il film di Sergio Castellitto "Non ti muovere" (tratto dall'omonimo best seller di Margaret Mazzantini). E' la traccia che chiude l'album, "Un senso".
    Il disco viene presentato alla stampa presso “La fabbrica delle ‘e’ “ del Gruppo Abele di don Luigi Ciotti. Vasco ribadisce, con questa scelta, che non si deve giudicare ma rispettare le diversità altrui.

    Vasco scrittore: esce nel settembre ‘96 “Diario di bordo del Capitano ” , per Mondadori, un grande successo editoriale, record di vendite, 105.000 copie. Qualche anno prima, Ivano G. Casamonti aveva scritto “Io Vasco” , autobiografia edita dalla Nuova Eri.


    Vasco Rossi Racing
    è la sua scuderia di moto; nata nel 1998 ha partecipato al Moto Mondiale ‘98, Classe 125, moto ufficiale Aprilia con Ivan Goi, il più giovane pilota vincitore di un Gran Premio.
    L’anno successivo il team manager, Fiorenzo Caponera, ingaggia Roberto Locatelli che vince il motomondiale, classe 125, su moto Aprilia, nel 2000.Vasco Rossi Racing campione del mondoè una delle più belle soddisfazioni per un team giovane che raggiunge il più alto obiettivo in meno 3 anni.

    Il suo primo 45 giri del ‘76/77, su etichetta Borgatti, contiene “JENNY ”
    e (“SILVIA “).....oggi ,sono diventata ....“ SALLY ”.Dal 1979 a oggi pubblica 17 album inediti “Ma cosa vuoi che sia una canzone”, “Non siamo mica gli americani” (contiene ‘Alba chiara’), “Colpa d’Alfredo”, “Siamo solo noi”, “Vado al massimo”, “Bollicine” (contiene ‘Vita spericolata)’, “Va bene va bene così” - “Cosa succede in città”, “C’è chi dice no”, “Liberi liberi” (1989), “Fronte del palco” (1990), “Gli spari sopra” (1993), “Nessun pericolo..per te” (1996), “Canzoni per me” (1998) premio “Tenco” e vittoria a Festivalbar, “Stupido Hotel”(2001), tour di stadi tutti sold out e vittoria Festivalbar.Un singolo “Senza parole” inedito, regalato ai fans associati al fans club Il Blasco e trasmesso via Radio per tutti.

    Un singolo “La fine del millennio”, uscito nel settembre del ‘99, dedicato a Massimo Riva il chitarrista scomparso prematuramente nel maggio del ‘99.
    I proventi di questo singolo vengono interamente devoluti all’Associazione Massimo Riva per la creazione di una Scuola di Musica per ragazzi a Zocca.

    February 25

    The Wall

    Sommario

    Occorre prendere atto del fatto che l'Italia non si limita a partecipare a missioni di pace ma partecipa a vere e proprie guerre.

     
    Indice dei contenuti
     
    1-. Le interrelazioni tra diritto internazionale e diritto costituzionale. Pace e guerra;

    2-. Il mutamento della prospettiva del costituente nella recente normativa subcostituzionale;

    3-. Guerra umanitaria e guerra al terrorismo. Le nuove forme di conflitto e l'ordinamento costituzionale italiano;

    4-. Le conseguenze sull'attività degli organi costituzionali (La relazione tra guerra e dichiarazione di guerra; possibile differente applicazione della legge militare, di guerra o di pace, ai militari italiani che partecipano a diverse missioni; il ruolo del Parlamento del governo e del Presidente della Repubblica);

    5-. Verifica delle figure di "guerra internazionale"; compatibili con l'ordinamento italiano;

    6-. Osservazioni conclusive. La limitabilità dei diritti.
     
    Abstract
     

    1-. Le interrelazioni tra diritto internazionale e diritto costituzionale. Pace e guerra.

    E' veramente difficile tenere scissi i profili ricostruttivi del concetto di guerra nel diritto internazionale dalla riflessione sull'interpretazione del fenomeno guerra data dal testo della Costituzione italiana. Si può riscontrare una stretta interrelazione tra alcune categorie che sono sicuramente presenti sia nel settore disciplinare del diritto costituzionale che nello studio del diritto internazionale. Per rendere un po' complementari le osservazioni dei costituzionalisti e degli studiosi di diritto internazionale mi pare sia estremamente utile e opportuno che certi concetti siano letti e interpretati tenendo conto dei contributi di diverse discipline.

    I concetti pace e guerra sono due concetti antitetici che sembrano negarsi reciprocamente. Sono un po' come due facce dello stesso problema, perciò è molto difficile parlare della pace senza parlare della guerra e viceversa. Però, nella prospettiva del diritto interno e in particolare nella prospettiva costituzionalistica si è per molti anni parlato prevalentemente o a volte esclusivamente della pace. Si può ricostruire negli studi giuridici una insistenza sistematica sulla pace mentre gli studi sulla guerra, al meno per un certo periodo di tempo, sono assolutamente marginali. Dal punto di vista degli studi di diritto costituzionale si può riscontrare una specie di esorcizzazione del concetto di guerra: la guerra è stata considerata un illecito internazionale e si è accantonato il problema guerra.

    La costituzione italiana richiama sia la pace che la guerra. In primo luogo l'articolo 11 contiene un chiaro bando della guerra, pur se attenuato dalla autorizzazione di quella difensiva, ed ad un tempo impegna ad attuare un ordinamento che assicuri la pace, prevedendo le necessarie limitazioni di sovranità e le iniziative dirette a promuovere organizzazioni internazionali finalizzate alla pace. In secondo luogo gli articoli 78 e 87 della Costituzione prevedono le procedure costituzionali relative alla delibera e dichiarazione dello stato di guerra. Ovviamente la guerra di cui parla il testo costituzionale è quella legittimamente conducibile. E la legittimità della guerra va individuata sia ai sensi dell'articolo 11 e di altri principi inseriti nella costituzione sia ai sensi del diritto internazionale relativo alla guerra che viene recepito nel nostro ordinamento in virtù dell'articolo 10.

    La pace è stata vista come valore costituzionale nettamente preminente e indiscutibile, elemento di riferimento per la politica nazionale. La considerazione della pace come valore e contemporaneamente un fenomeno di rimozione del termine e del concetto di guerra hanno portato, soprattutto nel diritto internazionale, ma anche con una ricaduta nel diritto interno, a usare nel lessico abituale e scientifico, altri concetti, come il concetto di conflitto armato e il concetto di crisi internazionale o grave crisi internazionale che sono stati usati soprattutto, nella letteratura internazionalistica e nella prassi, come sostituti o surrogati del termine guerra.

    Quello che forse è meno noto è che anche nel nostro ordinamento questi concetti, il concetto di conflitto armato, il concetto di grave crisi internazionale sono emersi a livello normativo e non è un caso che sia avvenuto soprattutto in tempi recentissimi, cioè in un momento in cui, pur continuando con l'opera di rimozione quasi intellettuale del concetto di guerra, si verificavano a livello internazionale tutta una serie di fatti drammatici che non potevano certo ricondursi alla categoria di missione di pace. La netta prevalenza data al valore pace e la convinzione della irrealizzabilità di una oggettiva situazione di pericolo di guerra, in quanto esclusa dalla permanenza di un equilibrio bipolare basato sulla deterrenza nucleare che rendeva sconsigliabile per entrambe le superpotenze il ricorso allo strumento bellico, non solo ha reso del tutto teorico il ricorso alla clausola dell'articolo 78 relativa alla delibera dello stato di guerra e alla connessa dichiarazione dell'articolo 87 della costituzione, ma ha condotto a valutare in modo progressivamente riduttivo il dovere di difesa dell'articolo 52 ampliando progressivamente il numero dei soggetti esentabili dall'obbligo di eventuale uso delle armi in una ipotetica guerra difensiva. Tutto ciò che riguardava i profili costituzionali della difesa non era certo considerato come problema meritevole di particolare attenzione. Si pensi alla breve disputa sollevata dalla richiesta del presidente Cossiga di dare puntuale definizione ai poteri di comando delle forze armate, che pure produsse il documento della c.d. Commissione Paladin.

    Quando la realtà dei rapporti internazionali hanno cominciato a coinvolgere l'Italia in episodi che comportavano l'impiego all'estero di corpi armati dello stato ci si è sempre preoccupati di esorcizzare la sola idea di un conflitto armato precisando che si trattava di missioni di pace, come se il fine del mantenimento della pace o della imposizione della pace non potesse implicare il ricorso a procedure comportanti l'uso di una forma di violenza che, senza dar luogo a una guerra, tale per il diritto internazionale, fosse quella tipica dei conflitti armati. Una svolta nella situazione accennata si ha nel momento in cui si rompe l'equilibrio bipolare fra coalizione occidentale e coalizione sottoposti alla leadership sovietica.

    A partire dall'inizio degli anni novanta dello scorso secolo fra i numerosi conflitti localizzabili in aree regionali delimitate si inseriscono conflitti che assumono una dimensione sempre più ampia e che coinvolgono, tramite i meccanismi attivati dalle alleanze, l'Italia. Si tratta di conflitti armati, secondo una terminologia invalsa a livello internazionale, che in realtà coincidono sempre più con il modulo tradizionale della guerra internazionale. Con la guerra nel Golfo ma soprattutto con la crisi del Kosovo e poi, nella stretta attualità, con la catastrofe dell'Afghanistan - senza prendere in considerazione la Palestina che rappresenta chiaramente un aspetto diverso -- è maturata progressivamente la consapevolezza della presenza del fenomeno bellico e il tentativo di elaborare dei concetti sostitutivi. Si tratta di conflitti che hanno posto in evidenza come sia stato superato il regime della messa al bando della guerra, legittimando il ricorso dello ius ad bellum con evidente abbandono della convinzione della assolutezza di principi che sembravano consolidati nel diritto internazionale e di riflesso in quello costituzionale.

    2-. Il mutamento della prospettiva del costituente nella recente normativa subcostituzionale.

    Il fenomeno di un grave conflitto con l'utilizzo delle armi e fondato anche sulla evidente volontà di sopraffazione pone il problema della differenza tra debellatio e imposizione dei canoni della pace futura di cui si occupano tradizionalmente gli studiosi di diritto internazionale. Il radicale mutamento della prospettiva in cui si era posto il costituente emerge a livello di normativa subcostituzionale che ha dovuto prendere atto della più recente realtà dei rapporti internazionali e dei conseguenti riflessi nell'ordinamento interno. Questa consapevolezza ha portato ad elaborare dei concetti sostitutivi che risultano ad esempio dalla conversione del decreto legge del 28 dicembre 2001 n. 451, ad opera della legge n. 15 del 27 febbraio 2002. L'articolo 2 di tale legge così sostituisce un comma dell'articolo 165 del Codice Penale Militare di guerra: "ai fini della legge penale militare di guerra per conflitto armato - ecco che viene formalizzato a livello interno il conflitto armato - si intende il conflitto in cui almeno una delle parti fa uso militarmente organizzato e prolungato delle armi nei confronti di un'altra per lo svolgimento di operazioni belliche";. Si può dire che tale definizione non corrisponde all'obiettivo della debellatio, però si può forse dubitare che l'introduzione di questa definizione in un testo di livello subcostituzionale non legittimi l'emersione di una categoria concettuale, anche a mero livello di legislazione nazionale, che ci avvicini al concetto di guerra internazionale.

    L'altra clausola, che in realtà non ha che una funzione definitoria ma che fa emergere una consapevolezza del nostro legislatore, è contenuta nella legge 14 novembre 2000 n. 331 che è la legge che ha introdotto le norme sul servizio militare professionale. Mentre la nuova regola introdotta è il servizio militare volontario (anche se attuabile in un arco di tempo che prevede una dilazione) sono ammesse delle deroghe e si prevede la possibilità pro tempore di un servizio militare obbligatorio in presenza di particolari presupposti: "qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'art. 78 della Costituzione"; e "qualora una grave crisi internazionale nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad un organizzazione internazionale, giustifichi un aumento della consistenza numerica delle forze armate";. L'articolo 2 della legge 331 del 2000 ha equiparato una "grave crisi internazionale nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza a una organizzazione internazionale"; implicante il ricorso all'impiego delle forze armate, allo stato di guerra deliberato ai sensi dell'articolo 78 della costituzione. Il legislatore ha preso atto di un concetto che gli internazionalisti e gli studiosi delle relazioni internazionali conoscono da molto tempo che è il concetto di crisi internazionale, grave crisi internazionale, in questo caso, grave, (cosa sia la grave crisi è lasciato ad un margine di discrezionalità immenso). Il concetto di grave crisi internazionale emerge a livello di legislazione italiana quindi non è più un concetto usato soltanto dagli esperti di politica internazionale o da internazionalisti. Ci sono due figure, quella di conflitto armato e quella di crisi, grave crisi internazionale che probabilmente, con certe cautele, possono essere considerate sostitutive o comunque avvicinabili al concetto di guerra internazionale. Il concetto di guerra viene sempre esorcizzato. Si può forse considerare però a seguito dell'introduzione normati
    va a livello di legge ordinaria di questi concetti che l'ordinamento italiano prende atto in via sostitutiva di questi due concetti al fine di sostituire con dei succedanei il concetto di guerra. Queste disposizioni pongono in altri termini in evidenza che le ragioni di opportunità che sconsigliano di menzionare espressamente il termine "guerra"; non possono eliminare la eventualità o la realtà della guerra. I nuovi concetti di grave crisi internazionale e di conflitto armato sono limitrofi o coincidenti con quello di guerra. La mancata menzione costituzionale di questi concetti e la presenza della sola superata clausola dell'articolo 78 implicante delibera formale dello stato di guerra seguita dalla dichiarazione presidenziale di cui all'articolo 87, comma 9, non implicano la cancellazione del problema.

    Occorre prendere atto del fatto che l'Italia non si limita a partecipare a missioni di pace ma si trova coinvolta in situazioni conflittuali che comportano il ricorso all'impiego della forza armata e partecipa a vere e proprie guerre. Si tratta di verificare se e in che senso in queste circostanze si possa parlare di semplice partecipazione a guerre difensive. Siamo di fronte ad una radicale riconsiderazione di un postulato dogmatico che si era affermato per quasi mezzo secolo: la assoluta prevalenza del valore della pace e la limitazione della partecipazione italiana a sole guerre difensive.

    3-. Guerra umanitaria e guerra al terrorismo. Le nuove forme di conflitto e l'ordinamento costituzionale italiano.

    Un'altra conseguenza deriva dal meccanismo previsto dall'adesione alle Nazioni Unite del nostro paese. Si pensava che permanendo la rimozione del concetto di guerra la stessa guerra difensiva, l'unica ammessa, sarebbe stata differita ad un organismo internazionale. La guerra, anche solo difensiva, non sarebbe stata in realtà una responsabilità diretta affidata a scelte del Parlamento e del Governo ma sarebbe stata inevitabilmente ed inesorabilmente gestita in sedi diverse. Una deresponsabilizzazione sostanziale del paese. Le condizioni storiche e il sistema delle alleanze hanno cancellato la guerra dal nostro ordinamento e spostato a livello sopranazionale la responsabilità della mera ipotesi di guerra difensiva. Questi due ordini di osservazioni forse spiegano il perché di questa disattenzione al fenomeno bellico, o mancata attenzione, che l'argomento avrebbe meritato. In questa situazione si inserisce il tema che i colleghi internazionalisti hanno ricordato, cioè la cosiddetta guerra umanitaria e il problema della guerra giusta. Il concetto di guerra umanitaria è stato utilizzato soprattutto con riferimento alla crisi del Kosovo ed è particolarmente interessante che tale tipo di guerra, pur giustificata dall'esigenza di tutelare i diritti fondamentali dell'uomo all'interno di un ordinamento di altro stato, quindi con un livello di ingerenza che altrimenti non sarebbe stata consentita dal diritto internazionale, comporti non soltanto un profilo difensivo ma un profilo aggressivo. E' questa una riflessione che va tenuta presente. Il richiamo alla esigenza di tutelare i diritti umani da gravi violazioni come giusta causa di guerra è agevolmente comprensibile dal punto di vista politico, in quanto costituisce una delle possibili motivazioni attraverso cui legittimare agli occhi della opinione pubblica il ricorso alla forza e addirittura alla guerra. Dal punto di vista giuridico è semplicemente il tentativo di offrire giustificazione per un comportamento che rivela la violazione del principio di non ingerenza nella
    sfera territoriale dello stato sovrano cui si addebita la violazione. La guerra umanitaria è svolta soltanto da quella potenza che ha la capacità tecnologica e le risorse economiche e militari sufficienti all'impresa, sia singolarmente sia utilizzando organizzazioni regionali di sicurezza o coalizioni formate ad hoc. In questi casi non si può certo escludere in linea di principio che il ricorso alla tutela dei diritti come giusta causa sia fondato. Resta il fatto che la guerra appare conseguenza di una valutazione unilaterale che può non essere fondata da preventive determinazioni degli organi delle Nazioni Unite, come nel caso dell'attività bellica in Kosovo.

    L'altro concetto di guerra, la cosiddetta guerra al terrorismo, si riferisce all'esempio dell'Afghanistan, è effettivamente una figura di grandissimo interesse dal punto di vista internazionalistico, ma di riflesso anche interno. E' una ipotesi di guerra che comporta anche profili di guerra preventiva, perché almeno per come è stata teorizzata dal Presidente nord americano non bisogna prendere in considerazione solamente il problema o meno della contestualità della risposta all'ipotesi di aggressione e i rapporti tra i terroristi di Bin Laden e lo stato ospitante Afghanistan, ma anche il tema della programmazione di possibili guerre future nei confronti di un numero indeterminato di paesi. Si introduce in modo, molto chiaro, senza remore, l'idea della guerra preventiva, che per il modo tradizionale di interpretare giuridicamente questi eventi rappresenta dei profili estremamente problematici.

    Un altro aspetto di interesse giuridico risulta dalle dichiarazioni della joint resolution (Public Law 107-40 del 18 settembre) votata dal Congresso nell'immediato seguito dei fatti terroristici: la guerra al terrorismo che è stata dichiarata - almeno a livello internazionale il Presidente, gli organi costituzionali americani hanno dichiarato la guerra --è una guerra di difficile inquadramento rispetto a quella consolidata nel diritto internazionale. E' un tipo di guerra contro un nemico non individuato, almeno all'inizio, o che verrà individuato in un successivo momento. Deve svolgersi in luogo non determinato, è quindi ubiquitaria. Deve svolgersi a tempo indeterminato è infinita. L'idea di una guerra con condizioni così vaghe, contro un nemico indeterminato, in un luogo indeterminato, per un tempo indeterminato, è una guerra a tutto tondo abbastanza nuova.

    E' una forma di guerra che manifesta una certa disponibilità ad un conflitto quasi perenne nei confronti di soggetti che si definiranno e in luoghi non individuati con precisione. Anche il concetto di guerra al terrorismo rifluisce nel concetto estremamente vago - ma su cui mi pare Dogliani è stato chiarissimo in questo convegno - della guerra giusta. La difficoltà interpretativa che emerge dalla unilateralità della definizione. In precedenza, a livello internazionalistico e di riflesso a livello interno, si interpretava la decisione di intervento in una crisi internazionale come affidata ad una struttura istituzionalizzata che era quella che avrebbe dovuto superare la vecchia disarticolazione tra più stati e quindi il predominio delle sovranità statali. Si riteneva esistesse un potere istituzionale centralizzato a livello globale - nonostante la globalizzazione dal punto di vista giuridico non sia un concetto attuale e utile come a livello economico. Ora le soluzioni istituzionalizzate a livello appunto globale appaiono sfumate e si afferma dal punto di vista internazionale la possibilità che un gruppo di stati o uno stato-superpotenza in via unilaterale assuma la decisione di intervenire per risolvere una crisi internazionale in concorrenza con il sistema delle Nazioni Unite e con il principio di sovranità nazionale, con una ricaduta anche dal punto di vista anche del diritto costituzionale. Se è così siamo costretti ad ammettere che qualcosa è cambiato nel panorama di possibili conflitti ai quali il nostro paese può partecipare anche secondo principi di diritto costituzionale. Nel momento in cui recepiamo nel nostro ordinamento, tramite la adesione espressa dal governo nell'ambito di organismi internazionali, decisioni che attivano una guerra umanitaria (nel senso detto, come nel caso della guerra del Kosovo, o della guerra al terrorismo, vera e propria guerra preventiva), nel momento in cui il nostro Governo in sede internazionale dà il suo assenso a questo tipo di guerra, ne consegue che in qualche modo gli
    organi costituzionali accettano che queste fattispecie di guerra entrino nel panorama delle possibili guerre alle quali è possibile partecipare e questo avviene al di là della guerra meramente difensiva dell'articolo 11. E' una novità veramente rivoluzionaria, dal punto di vista del diritto costituzionale. Dal punto di vista della qualificazione sostanziale questo tipo di conflitti sono guerre in senso proprio. Nel caso del Kosovo si è manifestato il proposito di annichilire (secondo quanto dichiarato da Clark) il potenziale bellico della Serbia e il regime di Milosevich. Si tratta proprio della finalità tipica delle vecchie guerre cioè la sconfitta definitiva del nemico. Per la guerra al terrorismo addirittura la qualificazione pone meno dubbi e le dichiarazioni degli Stati uniti individuano in modo palese l'obiettivo della guerra nella distruzione del nemico terrorista.

    Quindi queste due figure rientrerebbero nella categoria delle guerre internazionali. Forse non tutti gli interpreti possono essere d'accordo, tuttavia mi pare essere evidente una modificazione delle figure possibili di guerra.

    4-. Le conseguenze sull'attività degli organi costituzionali (La relazione tra guerra e dichiarazione di guerra; possibile differente applicazione della legge militare, di guerra o di pace, ai militari italiani che partecipano a diverse missioni; il ruolo del Parlamento del governo e del Presidente della Repubblica).

    Un primo aspetto dal punto di vista costituzionale conseguente alla nuova qualificazione dei conflitti bellici nel nostro ordinamento da prendere in considerazione riguarda il rapporto fra guerra e dichiarazione di guerra. Da un punto di vista fattuale credo che si possa individuare uno scollamento tra la guerra, l'effettività della guerra, l'esistenza della guerra e la dichiarazione formale della guerra. Ora a parte gli esempi storici che si possono richiamare, bisogna richiamare il caso della adesione a guerra dichiarata da altri in via di fatto. Si è verificato un superamento della esigenza formale della dichiarazione e un superamento dell'articolo 87 collegato all'articolo 78 della costituzione. Dal punto di vista formale si può individuare un riscontro nella recentissima normativa di conversione del decreto legge del 1 dicembre 2001 n. 421 convertito con la legge 31 gennaio 2002, n. 6. Si è già richiamata in precedenza la modifica dell'articolo 165 del Codice Penale Militare di guerra che riguarda l' applicazione della legge penale militare di guerra in relazione a conflitti armati. Le disposizioni della legge penale militare si applicano in ogni caso di conflitto armato indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra. E' una previsione normativa di grande rilevanza giuridica. Il nostro legislatore ha preso atto che per l'applicazione di norme che sono tipiche del regime che tradizionalmente è quello legato allo stato di guerra non è indispensabile la dichiarazione formale dello stato di guerra. E' una fonte recentissima che provvede ad una formalizzazione di quanto emerso dal punto di vista del diritto e delle relazioni internazionali e che segue gli ultimissimi casi (in particolare la guerra del Kosovo e quella al terrorismo) nei quali si è manifestata e rafforzata l'evidenza del cambiamento nel modo di concepire i conflitti da parte del nostro ordinamento.

    In seguito alla modifica normativa l'applicazione della disciplina prevista per i militari in guerra è indipendente dalla dichiarazione di guerra.

    Un altro aspetto rilevante dal punto di vista del diritto costituzionale conseguente alla nuova qualificazione dei conflitti bellici nel nostro ordinamento da prendere in considerazione è il differente regime tra i militari italiani che sono nei vari territori come ad esempio nell'ex Jugoslavia e quelli che sono in Afghanistan (decreti legge n. 421 e n. 451 del 2001). Per i militari italiani che si recano in Afghanistan si applica l'articolo del codice penale militare di guerra precedentemente citato. Il decreto legge, con il quale si disciplina, in una prassi ormai consolidata, gli aspetti pratici della missione in Afghanistan, provvede all'applicazione della legge penale di guerra a prescindere dalla dichiarazione di guerra. Il governo nella disciplina con decreto legge della missione militare può provvedere ad una diversa disciplina con una differente e significativa ricaduta.

    A questo punto si deve constatare l'obsolescenza e quindi la non necessaria utilizzazione, della procedura prevista dall'articolo 78 della costituzione. Come è noto l'articolo 78 nel combinato disposto con l'articolo 87 della costituzione prevede una delibera formale del parlamento per la guerra e una dichiarazione formale del Presidente della Repubblica dello stato di guerra. Ecco queste norme nelle ipotesi che abbiamo richiamate, non sono state assolutamente applicate. Durante la guerra del Golfo persico alcuni costituzionalisti furono chiamati a pronunciarsi se la partecipazione italiana nella guerra del Golfo persico implicasse l'utilizzazione della procedura prevista dall'articolo 78 della costituzione. Prevalse l'opinione negativa. La decostituzionalizzazione (Motzo) dell'articolo 78 in realtà è stata compensata dall'utilizzo dell'articolo 11 della costituzione. In altre parole si è manifestato un ulteriore allargamento delle maglie dell'articolo 11 che è stato abbondantemente usato per l'Unione Europea e per la Comunità Europea. Anche in caso di trattati come questi si riferiscono in parte anche alla tutela della sicurezza a livello internazionale si è pensato che l'articolo 11 con la sua motivazione di finalizzazione alla partecipazione ad organizzazioni che promuovono la pace la giustizia costituisca la clausola costituzionale che consente un ingresso di norme nel nostro ordinamento a prescindere dal rispetto di altre disposizioni. Una volta utilizzato l'articolo 11 come base di riferimento e l'articolo 80 della Costituzione che prevede l'intervento parlamentare in sede di autorizzazione a ratifica ed esecuzione di trattati di questo genere, in pratica, si realizza un ingresso nel nostro ordinamento delle procedure che sono previste nei trattati sulla sicurezza collettiva (in particolare nel caso dell'ordinamento italiano l'articolo 5 del Trattato NATO) che comportano qualora maturi a livello internazionale una certa situazione emergenziale la delibera dell'organo direzione dell'Alleanza (al quale l'Ita
    lia partecipa tramite il suo Governo) e la conseguente entrata automatica del nostro ordinamento nella situazione di conflitto internazionale.

    Le conseguenze nei confronti dei rapporti tra gli organi costituzionali sono notevoli e investono anche i l ruolo e il rapporto tra il parlamento e il governo: il governo riesce ad avere un ruolo preferenziale nella decisione, collocata e concordata in ambito internazionale (pur avendo in genere il ruolo di mera adesione a scelte di una potenza leader oppure al consenso, all'opinione che si manifesta a livello internazionale); il parlamento vede ridotte in un certo senso le proprie prerogative, con una mancata applicazione alla missione militare o al conflitto bellico non solo della lettera dell'articolo 78 della costituzione ma neppure in modo puntuale del principio che sta alla base dell'articolo 78, che è un principio che comporta una forma di necessaria collaborazione o codecisione di parlamento e governo. Il parlamento una volta che ha dato il consenso iniziale al trattato ha aperto l'accesso all'immissione delle modalità di decisione previste nel trattato. Successivamente il ruolo del parlamento nella prassi dei più recenti casi diminuisce perché è il governo a prendere in concreto la decisione (partecipando agli organi decisionali dell'alleanza o manifestando il proprio orientamento in sede internazionale) dato che non viene rispettato in questa materia il principio della prevalenza del ruolo del parlamento (art. 78 della costituzione) pur essendo previste e anche realizzate delle forme di codecisione.

    Questa potrebbe essere la scansione procedimentale conseguente alla nuova qualificazione dei conflitti bellici nel nostro ordinamento: copertura costituzionale da parte dell'articolo 11 e dell'articolo 80 della costituzione; recepimento del trattato nel nostro ordinamento con preventivo o successivo ruolo decisionale del parlamento; verificarsi della situazione di crisi internazionale e , attivazione degli organi previsti dal trattato per la decisione sulle misure da adottare; partecipazione del governo alla decisione nell'ambito degli organi previsti dal trattato; emarginazione del Parlamento; mancata applicazione della procedura prevista o desumibile dall'articolo 78 e dall'articolo 87 della costituzione.

    Per individuare in concreto le modalità di un intervento attivo mediante l'invio di uomini e mezzi fuori dei confini nazionali la prassi ha condotto alla alternativa fra iniziativa autonoma del Governo, con semplice informativa al Parlamento, e voto esplicito di quest'ultimo. La Commissione Difesa della Camera dei Deputati con la risoluzione n. 7-1007 del 16 gennaio 2001 ha razionalizzato la precedente prassi relativa al procedimento di decisione di invio di contingenti militari all'estero, prevedendo più fasi: deliberazione governativa e informazione alle camere; approvazione da parte delle due camere in aula o in commissione, sulla base della autonomia istituzionale degli organi, della determinazione governativa; seguito governativo alla delibera parlamentare tramite presentazione di un disegno di legge o emanazione di un decreto-legge contenente la copertura finanziaria della missione; disposizioni attuative da parte della amministrazione militare. Poiché le missioni possono essere varate nel quadro di impegni internazionali già assunti ma anche senza copertura preventiva in sede internazionale, la risoluzione ricorda che in tale ultima ipotesi dovrà definirsi un accordo ad hoc che, qualora non fosse adottato in forma semplificata, richiede l'approvazione della necessaria legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione. E' appena il caso di osservare che nella realtà dei rapporti Governo-Parlamento degli anni passati le modalità di raccordo fra i due centri decisionali sono state piuttosto varie. Si va dalle semplici informative tramite comunicazioni del Governo e risposta a interrogazioni e interpellanze, a informative con deposito di iniziative legislative fra cui primeggiano quelle orientate alla conversione di decreti-legge, seguite da approvazione parlamentare, alla presentazione e voto di mozioni e risoluzioni.

    Questa procedura non è riferibile espressamente a tutte le forme di intervento militare ma soprattutto alle missioni di pace; è interessante ricordare come nel gennaio del 2001 al momento della approvazione della IV Commissione della Camera dei Deputati di una risoluzione che fissa una scansione procedimentale diretta a disciplinare le modalità di determinazione dell'intervento all'estero siamo prima dell'11 settembre 2001 e la crisi appena conclusa è quella del Kosovo. La risoluzione della Commissione Difesa della Camera dei Deputati proprio nelle sue premesse ha il proposito di coinvolgere tutti gli organi costituzionali. quindi non solo Governo e Parlamento, ma anche il Presidente della Repubblica in un procedimento il più completo possibile di partecipazione a queste scelte. Prevede una iniziativa del governo in vista di missioni di pace all'estero comunicata al Presidente della Repubblica, una decisione del governo per la partecipazione a missioni di pace in sede di Consiglio dei Ministri con informazione alle Camere, una acquisizione della posizione parlamentare in merito, l'emanazione di decreti legge e poi la presentazione di disegni di legge di conversione del decreto. Questa procedura molto articolata in realtà sembra costruita per razionalizzare le scelte in materia di invio di missioni di pace. E' chiaro che in un caso così pesante come la partecipazione a un conflitto armato che si possa addirittura qualificare come guerra internazionale, questa procedura si presenta troppo leggera e lascia perplessi sotto altri profili. Comunque è interessante notare lo sforzo di formalizzazione che c'è stato in tempi non lontani. Dall'evoluzione delle crisi internazionali e dall'adattamento del nostro ordinamento al mutato scenario internazionale a livello dei rapporti tra gli organi costituzionali emerge debolezza del ruolo del Parlamento rispetto alla previsione dell'articolo 78 della costituzione.

    Dalla ricostruzione degli eventi emerge una conferma del quadro sopra delineato.

    Per esempio nel caso dell'Afghanistan è interessante notare che si sono verificati degli interventi parlamentari abilitanti il 9 ottobre 2001 (a livello di commissioni parlamentari) ed un intervento il 7 novembre 2001. In realtà il 12 settembre 2001 era stata adottata dalla NATO la decisione di intervenire per assistere gli Stati Uniti aggrediti. Questa decisione del 12 settembre era sottoposta ad una condizione nel senso che l'intervento effettivo della NATO sarebbe scattato solo quando sarebbe stata fornita la prova che l'aggressione proveniva da una certa parte. Questa prova è stata data il 2 ottobre. Il 2 ottobre è scattato il meccanismo automatico che giustifica l'intervento. Dal punto di vista del nostro ordinamento l'intervento parlamentare è successivo all'avverarsi della condizione e in realtà il governo ha dato la sua adesione, anche se condizionata in sede di Consiglio Atlantico, più di un mese prima della delibera autorizzatoria parlamentare all'invio del corpo all'estero. Quindi anche ragionando in termini di questa procedura semplificata parallela a quella che sarebbe desumibile dalla Costituzione italiana in realtà rimane sempre evidente la posizione preferenziale del Governo. Tale posizione di prevalenza del ruolo del governo, a dispetto dell'articolo 78 della costituzione ha una giustificazione pratica: essendo il governo l'organo di decisione immediata, l'organo a composizione ristretta, l'organo responsabile della politica internazionale, l'organo che ha una competenza giustificata dalla partecipazione ad un trattato che è stato recepito dall'ordinamento italiano, è inevitabile che da queste premesse consegua la prevalenza del ruolo del governo. Il principio della preferenza parlamentare è sicuramente recessivo - l'unica posizione di vantaggio per il parlamento è il momento dell'assunzione del vincolo internazionale.

    5-. Verifica delle figure di "guerra internazionale"; compatibili con l'ordinamento italiano.

    E' utile provvedere ad una ricostruzione di quelle che possono essere le figure di guerra internazionale che sono presenti -- almeno questa è l'impressione - nell'ordinamento italiano.

    In primo luogo è opportuno ricostruire la figura, nettamente prevalente, di guerra internazionale effettiva, che si profila come motivata in risposta ad una aggressione (quindi di natura difensiva), nella versione di guerra umanitaria come nel caso del Kosovo, o di guerra al terrorismo come nel caso Afghanistan. Si tratta di ipotesi di guerra che possono verificarsi credibilmente soltanto in seno ai rapporti di alleanza o nel quadro delle Nazioni Unite. Quindi in questo caso non opera l'articolo 78, opera il meccanismo che ho ricordato dell'articolo 11 della costituzione. Questa è l'ipotesi prevalente nel periodo più recente.

    Poi abbiamo un'ipotesi che oggi risulta meramente ipotetica che è quella scritta nell'articolo 78 quindi quella della guerra esclusivamente difensiva desumibile dall'articolo 11 della costituzione (primo periodo) e disciplinata nella procedura dell'articolo 78 che abbiamo in precedenza come obsoleta oppure desueta.

    Poi c'è una specie di conflitti in senso più ampio e quindi più generico, qualificabili come conflitto internazionale o grave crisi internazionale, come previsto dalla legge che ho prima citato che in realtà finiscono per realizzarsi probabilmente proprio attraverso la guerra umanitaria o la guerra al terrorismo o la guerra giusta.

    Quindi l'unico caso previsto espressamente dalla Costituzione italiana rimane sulla carta ma risulta come accantonato. L'ipotesi prevista che fa ricorso al meccanismo dell'articolo11 è quella che effettivamente si realizza, o si è realizzata fino ad oggi; disciplinata a livello subcostituzionale, queste figure del conflitto armato e della grave crisi internazionale in concreto possono anche comportare forme di conflittualità che non sono guerra, un utilizzo dell'apparato militare che non è finalizzato agli scopi tipici della guerra internazionale. Sono ipotesi che in concreto probabilmente sono riferibili all'ipotesi delineata per prima della guerra internazionale effettiva, storicamente della guerra cosiddetta giusta, umanitaria, contro il terrorismo. In tutti questi casi comunque si manifesta la prevalenza del ruolo governativo rispetto a quello parlamentare salvo il meccanismo che ho prima ricordato previsto dalla risoluzione della IV Commissione della Camera dei Deputati.

    Per quanto concerne la risoluzione della IV Commissione della Camera dei Deputati oltre a cercare di consentire che non sia penalizzato il ruolo del Parlamento essa presenta una particolarità eccentrica: vuole coinvolgere in questa specie di codecisione anche il Presidente della Repubblica. Ho l'impressione che a volte di fronte alla gravità, allo spessore, alla drammaticità di certe scelte a livello istituzionale e anche a livello normativo formale si cerchino delle soluzioni ingegnose, ma suscettibili di confondere i ruoli istituzionali e di creare delle forme di mistificazione: in altre parole che cercano di coprire la verità che consiste nell'inserimento dell'ordinamento italiano in un sistema. Questo sistema internazionale può essere concentrico tra NATO e Nazioni Unite e comporta una devoluzione di attribuzioni ad un livello superiore rispetto all'ordinamento statuale. Tuttavia non si esclude che il nostro ordinamento possa deliberare autonomamente una missione in Albania. La maggior parte degli interventi internazionali sono però inseriti in contesti più ampi. E' una conseguenza che deriva dalla nostra conformazione geografica e geopolitica e dal contesto storico in cui siamo inseriti dopo la fine della seconda guerra mondiale. In questo quadro, a livello appunto di documenti formali è interessante notare come il parere che rilasciò al Governo il servizio del Consiglio diplomatico il 12 maggio 1999 per la guerra in Kossovo dichiari che si tratta di una guerra però contemporaneamente in tale documento si nega che la crisi corrisponda ad una guerra perché non si è in grado di prevedere quale sia il quadro costituzionale a cui fare riferimento: si prende atto che c'è una forma di violenza tale che non può che essere guerra però si dice sia ben chiaro che l'Italia non partecipa alla guerra perché l'Italia adotta il principio pacifista del primo periodo dell'articolo 11. A volte gli strumenti formali non riescono ad aderire a quella che è la realtà effettuale di questo tipo di rapporti delicatissimi.

    La Costituzione italiana della difesa è assolutamente inadeguata alla realtà ai tempi. Non lo era negli anni '40 non lo è oggi. Nella Costituzione spagnola e in quella portoghese, oltre nella più nota Costituzione tedesca è presente una gamma estremamente articolata di regimi emergenziali previsti in Costituzione. Noi non li abbiamo, quindi ci troviamo spesso in difficoltà. Manca per esempio una normativa precisa sui diritti limitabili; manca una normativa sulla organizzazione per le emergenze; quindi manca la previsione di un gabinetto di guerra che si riscontra in alcuni ordinamenti; manca una commissione parlamentare permanente, in questo caso bicamerale, che segua costantemente le politiche internazionali e le emergenze. E' una forma di debolezza che porta a forzare per esempio il ruolo del Consiglio Superiore di Difesa. In relazione alla decisione della missione in Libano dalla lettura dei comunicati del Consiglio Superiore di difesa sembra di capire che il Presidente della Repubblica sia stato coinvolto in scelte che forse non lo dovevano vedere come compartecipe nel momento decisionale. Nella legge n. 25 del 1997 si prevede che il Ministro della difesa attui le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo sottoposte all'esame del Consiglio Superiore della Difesa approvate dal Parlamento. Non è chiaro il ruolo del Consiglio Superiore della Difesa. Tecnicamente l'assenza di un comitato ristretto di Ministri, cioè di un gabinetto di guerra, porta in certi casi a fare sponda sul Consiglio Superiore della Difesa che invece dovrebbe essere un organo essenzialmente di tipo ausiliario, anche se così non è qualificato in Costituzione, del Presidente della Repubblica con funzioni informative.

    6-. Osservazioni conclusive. La limitabilità dei diritti.

    Connesso a questi temi è il problema della limitabilità dei diritti. I due decreti legge n. 369 (convertito dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431) e n. 374 (convertito dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438) che hanno previsto nuove fattispecie di reati per il terrorismo internazionale e hanno introdotto soprattutto un sistema di investigazioni ed intercettazioni, di attività di prevenzione in assenza di avvio del procedimento penale, di deroghe al segreto d'ufficio, in sostanza una serie di limitazioni al regime dei diritti. Non si tratta di una tendenza solo italiana ma generalizzata: il Patriot act americano ha introdotto tutta una serie di modifiche sensibili alla normativa ordinaria; un anno prima c'era stata la legge antiterrorismo inglese basata espressamente su un articolo della Convenzione dei diritti dell'uomo; anche in Germania sono stati presentati dei progetti di legge in tal senso. Quando ci si riferisce alle situazioni di crisi e di necessità si richiama solitamente la vecchia lettura del ricorso al decreto legge, che si dice atipico (Costantino Mortati se ne è occupato e tanti altri). Sia la Convenzione europea dei diritti dell'uomo sia il Patto sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite contengono la prima l'articolo 10 e l'articolo 11, la seconda l'articolo 4 che prevedono la possibilità di limitazione dei diritti. Sono entrambi trattati ratificati e resi esecutivi in Italia e quindi queste norme in Italia hanno come minimo l'equivalenza alla legge, con la specificità della resistenza a eventuali modifiche successive. Queste normative prevedono che gli stati che aderiscono a queste convenzioni internazionali possono in una vasta ed articolata gamma di ipotesi che fanno riferimento alla crisi interna e internazionale limitare i diritti fondamentali. Se si portassero alle estreme conseguenze queste clausole i diritti non limitabili sarebbero pochissimi, rimarrebbero il divieto di tortura, il divieto di attività degradanti, rimarrebbero pochissime situazioni intangibili. Non significa assoluta
    mente che aver recepito queste norme significa che si devono limitare i diritti. Penso che in convegni come questo sia necessario affrontare anche questi temi. Ora il pericolo è che queste normative in realtà esistono, ancora non sono state specificamente abrogate. Questi problemi se sono affrontati in un situazione di tranquillità sono visti come meri esercizi retorici, curiosità di uno studioso. Se maturano momenti di crisi dell'ordinamento, addirittura di sopravvivenza, cioè se si crea a livello dell'opinione pubblica la paura di sopravvivere ad una serie di attentati terroristici di aggressioni tipo quello delle torri gemelle, se fatti di quel genere dovessero, speriamo di no, ripetersi e si creassero situazioni di psicosi, probabilmente a qualche giurista potrebbe essere chiesto di spiegare se questo tipo di clausole e a quali condizioni possono trovare attuazione.

     
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    Cevolin G., L'impiego di forze armate all'estero: profili procedurali, in Riondato S., Diritto e Forze Armate. Nuovi Impegni. Atti del convegno di Padova, 30 novembre 2000, CEDAM, Padova, 2001, pp. 61ss.;
    Chieffi L., Il valore costituzionale della pace, Napoli, 1990;
    Colombo A., La lunga alleanza. La Nato fra consolidamento, supremazia e crisi, Milano, 2001;
    Curti Gialdino A, voce Guerra (dir. internaz.), in Enciclopedia del diritto, XIX, Milano, 1970, p. 849 ss.;
    de Vergottini G., Necessità, costituzione materiale e disciplina dell'emergenza, in Diritto e società, 2, 1994, pp. 245 ss. ;
    de Vergottini G., Profili costituzionali della gestione delle emergenze, in Rassegna parlamentare, 2, 2001, pp. 282 ss.;
    de Vergottini G., Riflessioni sulle competenze costituzionali in tema di difesa, in AA.VV., Scritti giuridici in onore di S. Cassarino, I, Padova, 2001, pp. 561 ss.;
    de Vergottini G., Guerra e costituzione, in Quaderni costituzionali, 1/2002, pp. 19ss.;
    Detter I., The Law of War, 2 ed, Cambridge, 2000;
    Forlati Picchio L., Rapporti Nato - Nazioni Unite e costituzione italiana: profili giuridici, in O. Barié (a cura di ), L'alleanza occidentale, Bologna, 1988, parr 7 - 13;
    Friedrich C.J., Governo costituzionale e democrazia (trad.it.), Vicenza, 1963, pp. 125ss.;
    Fubini F., Sopravviverà la Nato alla guerra del terrore?, in Quaderni speciali di Limes, La guerra del terrore, supplemento al n. 4/2001, pp. 34 ss.;
    Galli C., Ripensare la guerra. Evoluzione dello stato e della strumentalità della forza militare, in Jean C.(a cura di), Morte e riscoperta dello stato-nazione, Milano, 1991, pp. 111 ss.;
    Giardina A., Art. 78, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna - Roma, 1979, pp. 103ss.;
    Grasso P.G., voce Guerra, II Disciplina costituzionale, in Enciclopedia giuridica Treccani, XV, Roma, 1989, pp. 3 ss.;
    Gross Espiell H., La prevenzione dei conflitti e le Nazioni Unite, in Affari esteri, 132, ottobre 2001, pp. 808 ss.;
    Huntington S., The Lonely Superpower, in Foreign Affairs, 78, 1999, pp. 2 ss.;
    Lippolis V., La crisi del Golfo Persico in parlamento: le problematiche della guerra e le missioni all'estero, in Giurisprudenza costituzionale, 1991, pp. 1736 ss.;
    Malinverni G., L'indépendence de la Suisse dans un monde interdépendent, in Revue de droit suisse, 117, 1998, pp. 108 ss.;
    Menotti R., Gli Stati Uniti e la sicurezza perduta, in Quaderni speciali di Limes, La guerra del terrore, supplemento al n. 4/2001, pp. 61ss.;
    Miglio G.F., La "sovranità limitata";, in C. Jean (a cura di ), Il pensiero strategico, Milano, 1985, pp.381 ss.;
    Motzo G., Costituzione e guerra giusta alla periferia dell'impero, in Quaderni costituzionali, 1996, pp. 376ss.;
    Ronzitti N. (a cura di), Nato, conflitto in Kosovo e costituzione italiana, Milano, 2000;
    Pasquino G.F., Nuove sfide alla sovranità: chi s'è perso lo scettro?, in Democrazia e diritto, 6, 1988, pp. 44 ss.;
    Picone P., La "guerra del Kosovo"; e il diritto internazionale generale, in Rivista di diritto internazionale, 2, 2000, pp.330ss.;
    Predieri A., La guerra, il nemico, l'amico, il partigiano. Ernst Juenger e Carl Schmitt, Firenze, 1999;
    Schmitt C., Il nomos della terra, tr. it., Milano, 1991;
    Tarchi M., Padroni del mondo e dittatori del pensiero, in Cardini F., La paura e l'arroganza, Bari, 2002, pp.9ss.
    Tilly Ch.(a cura di ), La formazione degli stati nazionali in Europa occidentale, Bologna, 1984.
    Vari G.F., La "vecchia"; costituzione e la "nuova"; guerra: breve analisi della crisi del Kosovo, in M. Dogliani e S. Sicardi, Diritti umani e uso della forza. Profili di diritto costituzionale interno e internazionale, Torino, 1999, pp. 132 ss.;
    Yamauchi T., Constitutional Pacifism: Principle, Reality, and Perspective, in Y. Higuchi (a cura di), Five Decades of Constitutionalism in Japanese Society, Univeristy of Tokio Press, 2001, pp. 27 ss.;
    Zolo D., Chi dice umanità. Guerra, diritto, ordine globale, Torino, 2000.

     

    Genesi 26:29

    Giura che non ci farai alcun male, così come noi non ti abbiamo toccato, e non ti abbiamo fatto altro che del bene e t'abbiamo lasciato andare in pace. Tu sei ora benedetto dal SIGNORE».

     John Lennon - Imagine

     

     

     

    February 04

    Ode alla vita

    Ode alla vita

    Lentamente muore chi diventa schiavo dell'abitudine,
    ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi,
    chi non cambia la marca,
    chi non rischia e cambia colore dei vestiti,
    chi non parla a chi non conosce.
    Muore lentamente chi fa della televisione il suo guru.
    Muore lentamente chi evita una passione,
    chi preferisce il nero su bianco e i puntini sulle 'i'
    piuttosto che un insieme di emozioni,
    proprio quelle che fanno brillare gli occhi,
    quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso,
    quelle che fanno battere il cuore davanti all'errore e ai sentimenti.
    Lentamente muore chi non capovolge il tavolo,
    chi è infelice sul lavoro,
    chi non rischia la certezza per l'incertezza, per inseguire un sogno,
    chi non si permette almeno una volta nella vita di fuggire ai consigli sensati.
    Lentamente muore chi non viaggia,
    chi non legge, chi non ascolta musica,
    chi non trova grazia in se stesso.
    Muore lentamente chi distrugge l'amor proprio,
    chi non si lascia aiutare;
    chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna o della pioggia incessante.
    Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo,
    chi non fa domande sugli argomenti che non conosce,
    chi non risponde quando gli si chiede qualcosa che conosce.
    Evitiamo la morte a piccole dosi,
    ricordando sempre che essere vivo
    richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare.
    Soltanto l'ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felicità.

    Pablo Neruda

    January 04

    Vivere a orecchio

    Faccio come un uomo
    gioco a fare il duro
    monto con il lego uno scherzo di futuro
    che il futuro è fuori garanzia
    un bacio e via
    vado come un uomo
    sono complicato
    passo la mia lingua sul taglio nel palato
    non mi lascio stare a modo mio
    a modo mio

    e poi vivere a orecchio
    senza ricette che qualcun'altro ha prescritto
    e poi starci un po' stretto
    ma vivere a orecchio

    faccio come un uomo
    tu che cosa credi?
    un giorno è solo amore

    il giorno dopo spero
    tu rimani donna più che puoi
    proviamo noi

    e poi vivere a orecchio
    senza ricette che qualcun'altro ha prescritto
    e poi starci un po' stretto
    ma vivere a orecchio

    e poi vivere a orecchio
    metterci di tutto e forse stonare di brutto
    e poi senza biglietto
    vivere a orecchio

    da dove ti viene il mar di mare
    da dove ti viene una canzone
    da dove ti viene il peggio di chi sei? chi sei?
    vado come un uomo
    ci provo fino in fondo
    a stare come tutti
    in pari come il mondo

    e poi vivere a orecchio
    senza un soggetto che qualcun altro ha già scritto
    e poi starci un po'stretto
    ma vivere a orecchio

    e poi vivere a orecchio
    metterci di tutto e forse stonare di brutto
    e poi senza biglietto
    vivere a orecchio

    da dove ti viene da vomitare
    e dove ti porta una canzone
    da dove ti viene il meglio di chi sei
    il meglio di chi sei?
    December 26

    Generale

    Generale dietro la collina
    ci sta la notte crucca ed assassina
    e in mezzo al prato c'è una contadina
    curva sul tramonto sembra una bambina
    di cinquant'anni e di cinque figli
    venuti al mondo come conigli
    partiti al mondo come soldati
    e non ancora tornati.
    Generale dietro la stazione
    lo vedi il treno che portava al sole
    non fa più fermate neanche per pisciare
    si va dritti a casa senza più pensare
    che la guerra è bella anche se fa male
    che torneremo ancora a cantare
    e a farci fare l'amore, l'amore
    dalle infermiere.
    Generale la guerra è finita
    il nemico è scappato, è vinto, è battuto
    dietro la collina non c'è più nessuno
    solo aghi di pino e silenzio e funghi
    buoni da mangiare buoni da seccare
    da farci il sugo quando viene Natale
    quando i bambini piangono e a dormire non
    ci vogliono andare.
    Generale queste cinque stelle
    queste cinque lacrime sulla mia pelle
    che senso hanno dentro al rumore
    di questo treno
    che è mezzo vuoto e mezzo pieno
    e va veloce verso il ritorno
    tra due minuti è quasi giorno, è quasi casa,
    è quasi amore.



    December 12

    USA News

    11/30: Domenico Pacifici, California Institute of Technology
    ECE Colloquium: Plasmonic Excitation of CdSe Quantum Dots: A Novel Approach to Ultra-Low Power All-Optical Modulation
     
    Abstract:
    Photonics is one of the most promising emerging technologies for information processing, communication, and data storage. Essential building blocks for all-optical computation and networks, such as logic elements and modulators, have already been demonstrated. However, the weak nonlinear light-matter interactions they rely on, are accessible only at high power densities and large interaction volumes, limiting the opportunity for dense chip-based integration. Surface plasmon polaritons (SPPs) are guided electromagnetic waves that propagate along a metal dielectric interface and are characterized by high field confinements at the interface that could be exploited for ultra-low power all-optical modulation. We exploit a surface wave interferometer in which amplitude modulation of a probe SPP propagating along a Ag/air interface is achieved by induced carrier absorption in CdSe quantum dots (QDs) excited by an overlapping pump SPP with a different energy. The high SPP pump field confinement and high absorption cross section of CdSe QDs enable low power (10nW) and energy (400aJ) all-optical switching operation in a compact geometry.

    Speaker's Bio:
    Domenico Pacifici received the M.Sc. degree and the Ph.D. degree in Physics, both summa cum laude, from the University of Catania, Catania, Italy, in 2000 and 2004, respectively. He is now working as a postdoctoral scholar at the California Institute of Technology, Pasadena, CA. His main interests are the optical, structural and electrical properties of low-dimensional silicon structures and their interaction with rare earth ions for a silicon based Microphotonics. Current research interests are in the localization and manipulation of light in sub-wavelength metallic structures.

    Citazione

    «Io credo che invece che definire che cosa sia l'anima, che è una cosa che non si può vedere, molto meglio è studiare quelle cose che si possono conoscere con l'esperienza, poiché solo l'esperienza non falla.E laddove non si può applicare una delle scienze matematiche, non si può avere la certezza.»
    Leonardo da Vinci
    December 11

    Infinito

    L'ironia del destino vuole che
    io sia ancora qui a pensare a te
    e la mia mente flash
    ripetuti attimi vissuti con te
    è passato tanto tempo ma
    tutto è talmente nitido
    così chiaro e limpido
    sembra ieri.

    Ieri avrei voluto leggere i tuoi pensieri
    scrutarne ogni piccolo particolare ed evitare di sbagliare
    diventare ogni volta l'uomo ideale
    ma quel giorno che mai mi scorderò
    mi hai detto non so più se ti amo o no
    domani partirò sarà più facile dimenticare dimenticare

    e adesso che farai
    risposi io non so
    quel tuo sguardo poi
    lo interpretai
    come un addio
    senza chiedere perchè
    da te mi allontanai
    ma ignoravo che
    in fondo non sarebbe mai finita.

    Teso ero a pezzi ma un sorriso in superfice
    nascondeva i segni di ogni cicatrice
    nessun dettaglio che nel rivederti
    potesse svelare quanto ci ero stato male
    4 anni scivolati in fretta e tu
    mi piaci come sempre forse anche di più
    hai detto so che un controsenso
    ma l'amore non è razionalità
    non lo si può capire
    ore a parlare poi abbiam fatto l'amore
    è stato come morire
    prima di partire
    potrò mai dimenticare dimenticare.

    L'infinito sai cos'è l'irraggiungibile
    fine o meta che
    rincorrerai per tutta la tua vita
    ma adesso che farai
    adesso io non so
    infiniti noi
    so solo che non potrà mai finire
    mai ovunque tu sarai
    ovunque io sarò
    non smetteremo mai
    se questo è amore è amore infinito
    November 24

    Gli ostacoli del cuore

    C'è un principio di magia
    Fra gli ostacoli del cuore
    Che si attacca volentieri
    Fra una sera che non muore
    E una notte da scartare
    Come un pacco di natale

    C'è un principio d'ironia
    Nel tenere coccolati
    I pensieri più segreti
    E trovarli già svelati
    E a parlare ero io
    Sono io che li ho prestati

    Quante cose che non sai di me
    Quante cose che non puoi sapere
    Quante cose da portare nel viaggio insieme

    C'è un principio di allegria
    Fra gli ostacoli del cuore
    Che mi voglio meritare
    Anche mentre guardo il mare
    Mentre lascio naufragare
    Un ridicolo pensiero

    Quante cose che non sai di me
    Quante cose che non puoi sapere
    Quante cose da portare nel viaggio insieme

    Quante cose che non sai di me
    Quante cose devi meritare
    Quante cose da buttare nel viaggio insieme

    C'è un principio di energia
    Che mi spinge a dondolare
    Fra il mio dire ed il mio fare
    E sentire fa rumore
    Fa rumore camminare
    Fra gli ostacoli del cuore

    Quante cose che non sai di me
    Quante cose che non puoi sapere
    Quante cose da portare nel viaggio insieme

    Quante cose che non sai di me
    Quante cose che non vuoi sapere
    Quante cose da buttare nel viaggio insieme
    November 22

    Gli uomini e le donne sono uguali

    Giulia mi scrive da una carta da lettere bianca,
    mi dice che sono uno stronzo di prima categoria,
    io le rispondo: "la colpa non è mia!"...
    ...è colpa di Beatrice che a sua volta
    mi scrive da una carta da lettere gialla
    mi dice sono un materialista...
    Chiara mi ha fatto una lista dei difetti che ho,
    mia madre dice invece che non ne ho, che non ne ho, che non ne ho....
    Guarda, non sono certo uno con cui far la guerra, capisco i tuoi progetti da perito,
    ma io non sono un fidanzato e non sarò mai un avvocato e tantomeno tuo marito...
    Va bene, ho capito, ma quello che ti dico non vuol essere un offesa al contrario,
    è solo una difesa,
    ma tu già non mi parli e fai l'offesa!!!

    Ahi ahi ahi ahi!!!

    Ho mille e più poesie, scritte da donne che erano mie, ma le ho già lasciate,
    ancora innamorate, e c'ho un cassetto pieno delle loro lettere ordinate
    di sole lamentele,
    ma io non voglio rimanere intrappolato in una delle loro ragnatele,
    mese dopo mese, diventerei fedele,
    ma tanto non ci crede più nessuno alla favola di donne chiuse in casa
    mentre l'uomo va al lavoro!
    No, è solo un invenzione, le donne le ho capite perchè sono come loro:
    romantico e sensibile, ma pure capriccioso,
    passare le giornate insieme a loro,
    e l' unico interesse è avere un uomo...
    Gelosie, tradimenti, e notti col coltello in mezzo ai denti...
    ....e nelle mutandine le belle signorine si fanno corteggiare
    dopo fanno le bambine,
    altre fanno uso di parole come biglie
    c'è chi le corteggia come dolci meraviglie,
    ma io mi sono arreso, curando questi mali:
    Gli uomini e le donne sono uguali!!!

    Sono uguali!! Gli uomini e le donne sono uguali!!
    Sono uguali!! Gli uomini e le donne sono uguali!!

    Ricamo con la fantasia milioni di pensieri,
    e l'unica certezza è che non sono nato ieri
    quindi lunga vita ai fidanzati, uomini felici, uomini incastrati....
    Ci risiamo: ma è quello che vogliamo!
    Cerchiamo donne supersexy e poi ci lamentiamo,
    chiediamo fedeltà assoluta e non la promettiamo,
    capisco se una donna si ribella al capitano!
    Ma va bene, giochiamo ad armi pari:
    Gli uomini e le donne sono uguali!!

    Sono uguali!! Gli uomini e le donne sono uguali!!!
    Sono uguali!! Gli uomini e le donne sono uguali!!!
    Sono uguali!! Gli uomini e le donne sono uguali!!!